24 novembre 2014
Rent to Buy: focus sul comma 1 bis dello Sblocca Italia convertito in legge
Riprendo il tema da qualche anno di crescente interesse del Rent to Buy già proposto all’attenzione dei lettori con il post del 4 novembre 2014 in quanto è stato convertito in legge il decreto 133 del 12 settembre 2014 che all’art. 23 regola le vendite immobiliari con la formula del Rent to buy.
L’art. 23 del decreto Sblocca Italia,convertito in legge n. 164/2014 il 12 novembre 2014, prevede e regola la forma contrattuale relativa ai contratti di godimento stipulati in funzione della successiva alienazione degli immobili.
Come noto il Rent to Buy è il contratto attraverso il quale il proprietario concede un immobile in godimento al conduttore, con diritto di quest’ultimo di acquistarlo entro una data determinata, imputando a corrispettivo di trasferimento, in tutto o in parte, i canoni versati.
Nella conversione in legge è stato opportunamente previsto che le parti definiscano in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito.
Il comma aggiunto:
1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito.
L’inserimento del comma 1 bis persegue la ratio di scongiurare un ingiustificato arricchimento del proprietario locatore concedente.
A fronte del versamento da parte del futuro acquirente di una somma mensile di cui una parte viene considerata come canone di locazione effettiva ed il resto in conto di futuro acquisto qualora l’acquisto non si perfezioni il proprietario dovrà restituire quanto ricevuto a tale titolo come le parti avranno pattuito nel contratto.
La complessità di questo accordo finalizzato all’acquisto degli immobili con le relative pattuizioni, che devono essere ben calibrate per scongiurare successivi contenziosi, richiede l’intervento di professionisti esperti del diritto immobiliare.
Avv. Luigi DE VALERI
studiolegaledevaleri@gmail.com