18 dicembre 2013
S.r.l. La convocazione dell’assemblea dei soci, Cassazione civile, sezioni unite, 14 ottobre 2013 n. 23218.
Colgo l’occasione di una recente decisione delle sezioni unite della Cassazione per tornare alla materia del diritto societario che tempo fa con il commento sul diritto di controllo dei soci di minoranza nella S.r.l. ha suscitato vivo interesse nei lettori che hanno richiesto lumi allo Studio per le singole problematiche.
Il rispetto delle tempistiche della convocazione dell’assemblea dei soci delle S.r.l. come regolate dall’atto costitutivo della società e dall’art. 2479 bis del codice civile, assume particolare rilevanza al fine di non dare adito ad impugnazioni delle delibere spesso finalizzate al solo scopo di paralizzare la vita della compagine societaria da parte di coloro che non condividono a priori l’operato degli amministratori o che intendono in tal modo “regolare i conti” tra soci.
E’ notorio che l’avviso di convocazione va spedito nei modi e nel termine indicato nell’atto costitutivo e, in mancanza di espressa previsione pattizia, la convocazione, il cui contenuto deve essere adeguatamente valutato e redatto, deve essere effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
Di recente le Sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute sul tema con la sentenza n. 23218 pubblicata il 14 ottobre 2013 che segnalo all’attenzione dei lettori tra cui non mancano coloro che rivestono la qualità di soci e/o amministratori di società a responsabilità limitata, la forma societaria più diffusa in Italia.
La controversia, decisa dalle sezioni unite, riguardava l’impugnazione dinanzi il Tribunale di una delibera di approvazione del bilancio ed altre delibere connesse da parte di un socio, assente in assemblea, delibere assunte durante la fase di liquidazione.
Il socio, citando in giudizio la società in persona del liquidatore, aveva dedotto nell’impugnazione vari profili di illegittimità tra cui il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti nello statuto che prevedeva un termine di ben quindici giorni antecedenti l’assemblea.
Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’impugnazione e confermato la validità del procedimento con cui erano state assunte le delibere mentre la Corte di Appello rovesciava l’esito del primo grado, rilevando che la raccomandata A.R. con l’avviso di convocazione agli aventi diritto pur spedita tempestivamente era stata ricevuta dal socio lo stesso giorno dell’assemblea e non era stata provato che la tardività era dipesa da cause imputabili al socio-attore cui, inoltre, sette giorni prima dell’assemblea era stato spedito ed aveva ricevuto un ulteriore avviso di convocazione.
La difesa della società pertanto ricorreva in Cassazione e la prima sezione civile, vista l’importanza della questione, la rimetteva alle sezioni unite civili.
Va rilevato che al tempo della delibera contestata (18.12.1992) era vigente l’art. 2484 c.c. per cui l’avviso andava spedito entro il termine previsto nello statuto, l’assemblea è regolarmente costituita, anche se la ricezione avvenga dopo la scadenza di tale termine, qualora consti che prima dell’assemblea il socio comunque abbia avuto conoscenza dell’avviso di convocazione, norma che la riforma del diritto societario del 2003 ha sostituito con l’art. 2479 bis c.c. senza apportare modifiche sostanziali a riguardo.
Il ricorso della società finalizzato a far dichiarare la legittimità delle delibere è stato accolto e la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio al collegio in diversa composizione che deciderà applicando il seguente principio di diritto.
“Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
Il socio effettivamente aveva ricevuto il primo avviso di convocazione lo stesso giorno dell’assemblea seppur spedito quindici giorni prima ma a ciò va aggiunto che il secondo avviso, pur spedito oltre il termine dello statuto, aveva raggiunto concretamente l’effetto di rendere possibile la sua partecipazione all’assemblea la cui regolarità formale di convocazione si era perfezionata con il primo avviso tempestivamente spedito.
Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com
Scritto il 8-6-2014 alle ore 20:25
sono socio di una cooperativa srl, non mi anno mandato l’avviso di convocazione per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’assemblea e nulla o e annullabile
Scritto il 5-2-2019 alle ore 12:59
Sono socio di una società srl, tra 2 giorni si svolgerà l’assemblea dei soci per il rinnovo del C.D.A…!!!! Ebbene, a tutt’oggi non ancora ricevo la convocazione, l’ho saputo informalmente da altri soci…!!!!
La mia domanda è: può risultata invalidante, oppure nulla e/o comunque ciò che verrà deliberato impugnabile e non valido se non mi presento…???
Scritto il 5-2-2019 alle ore 13:15
Certamente. Ovviamente la sua posizione e interesse di socio andranno gestite sin da subito in maniera opportuna rivolgendosi ad un legale esperto del diritto societario.