14 ottobre 2010
Diritto alimentare. La tutela della salute pubblica e la legge 283/62
Si sta svolgendo a Roma in questi giorni il primo seminario di Diritto alimentare organizzato da A.I.D.A., Associazione di diritto alimentare, che ha per tema “La disciplina dei prodotti alimentari.”
Tra i relatori, docenti universitari e avvocati esperti del settore, anche il sottoscritto è stato chiamato a svolgere un intervento sul tema della tutela della salute pubblica nel settore della produzione e commercio delle sostanze destinate all’alimentazione, argomento certamente di interesse generale dei consumatori e dunque anche dei lettori di postilla.it.
Pertanto di seguito riporto in forma ridotta il contenuto della mia relazione che ho ritenuto di arricchire con l’indicazione di alcuni casi tratti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, procedimenti in cui sono state applicate le sanzioni previste dalla Legge 283/62 a fronte del verificarsi di condotte illegittime sanzionate da questa normativa.
Con la Legge 283 del 30 aprile 1962 ed il successivo regolamento di attuazione D.P.R. 327/1980 il legislatore è intervenuto in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
La legge 283, sul solco dell’art. 32 della Costituzione, prende in considerazione la salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, regolando l’intero ciclo merceologico del prodotto alimentare dalla preparazione alla distribuzione, prevede profili sanitari a tutela del consumatore e profili commerciali a tutela delle relazioni tra le imprese del settore.
La legge contiene varie disposizioni riguardanti le modalità di prelievo dei campioni e di svolgimento delle analisi di laboratorio, i sistemi di preparazione dei prodotti, il confezionamento e l’etichettatura, la concessione delle autorizzazioni sanitarie,la pubblicità e la presentazione in commercio.
In sintesi l’articolo 1 della legge 283 stabilisce al primo comma che sono soggette a vigilanza la produzione e il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione allo scopo di tutelare la salute pubblica.
In particolare l’autorità sanitaria può effettuare in qualunque momento mediante i suoi organi attività di ispezione e prelievo di campioni sia negli stabilimenti che nei pubblici servizi, sugli scali e sui mezzi di trasporto, dove si producono, si conservano, si smerciano o si consumano le sostanze alimentari.
L’autorità sanitaria può procedere al sequestro delle merci e anche alla loro distruzione qualora dagli accertamenti risulti necessario per la tutela della salute.
I commi successivi regolano il procedimento di ispezione da parte dell’autorità sanitaria, gli esami e le analisi dei campioni prelevati, la presentazione di istanza di revisione da parte degli interessati qualora i prodotti non corrispondano ai requisiti fissati dalla legge e le successive analisi di revisione che saranno eseguite presso l’Istituto superiore di sanità.
Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che in caso di mancata presentazione nei termini dell’istanza di revisione o nel caso in cui le analisi di revisione confermino il risultato delle precedenti, il medico o il veterinario provinciali trasmetteranno entro 15 giorni le denunce all’autorità giudiziaria.
Nel caso in cui si configuri una “frode tossica o comunque dannosa alla salute” la denuncia dovrà essere immediata.
Per “frode tossica o comunque dannosa per la salute” secondo l’elaborazione della giurisprudenza si intende qualsiasi condotta prevista dagli artt. 5 e 6 della L.283/62 che abbia attitudine a produrre effetti intossicanti o comunque dannosi per il consumatore.
Gli articoli della Legge 283 applicati dai giudici nelle decisioni riportate sono l’art. 5 con il quale al primo comma, lettera B si vieta la vendita, la detenzione a scopo di vendita e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, e alla lettera D le sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione.
Infine alla lettera G si vieta l’impiego, la vendita e la distribuzione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero della Sanità o, qualora autorizzati, con l’inosservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
Il successivo art. 6 statuisce che sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della Sanità, a controllo e a registrazione, la produzione, il commercio, la vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
I contravventori alle disposizioni degli artt. 5 e 6, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda, arresto da tre e mesi ad un anno ed ammenda fino ad un massimo di euro 46.481 nelle ipotesi delle lettere D e H dell’art. 5, primo comma.
Le violazioni delle prescrizioni della Legge in esame sono pertanto sanzionate come reati contravvenzionali per i quali non è necessario il “dolo”, la coscienza e volontà della condotta, ma è sufficiente la “colpa” di colui che pone in essere la condotta contra legem.
Per i casi di condanna per frode tossica è prevista la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal Giudice nei modi stabiliti dal codice penale.
Le sentenze che sottopongo all’attenzione del lettore sono state pubblicate tra il 2006 e il 2009 dalla III sezione penale della Corte di Cassazione.
La prima sentenza è la n. 14250 del 21 aprile del 2006 e riguarda l’esercente di una pescheria il quale era stato condannato perché, nella sua qualità di responsabile dell’esercizio deteneva per la vendita e il commercio la cella frigo utilizzata per la conservazione del prodotto congelato spenta e in precarie condizioni igienico-sanitarie, erano stati rinvenuti dai NAS all’interno di questa circa 150 kg di prodotti ittici in evidente cattivo stato di conservazione, per la temperatura inidonea in fase di scongelamento e risultati molli al tatto.
Il Tribunale di Lucera aveva riconosciuto colpevole l’imputato del reato di cui alla legge 283/62, art. 5 lettere B e D.
L’esercente aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo che i militari dei NAS durante la loro visita ispettiva avevano posto i sigilli alla cella frigo senza prelevare campioni di pesce in essa contenuto, senza identificare con contrassegni i campioni e senza redigere il verbale di prelevamento dei campioni.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte ha precisato che per l’accertamento del reato di cui all’art. 5, lettera B e D della legge 283/62 e in particolare per l’accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, qualora i prodotti alimentari si presentino all’evidenza mal conservati, non è necessario procedere al prelievo di campioni.
L’eventuale violazione delle norme sul prelevamento di campioni si inquadra in una attività pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa, che la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non determina alcuna nullità.
I Carabinieri dei NAS avevano riferito di aver proceduto al sequestro della cella frigorifera con i prodotti contenuti nella stessa in considerazione della inutilità di prelevare campioni e analizzarli stante il cattivo stato di conservazione derivante dalla inidoneità della temperatura e della sporcizia presente nella cella.
Le dichiarazioni dei NAS, già di per sè attendibili per la loro qualifica e competenza professionale, erano state poi confermate dal successivo verbale della ASL di Foggia, pertanto risultava dimostrata sia l’inutilità di procedere al prelevamento di campioni che il cattivo stato di conservazione dei prodotti.
La seconda sentenza è la n. 391 del 9 gennaio 2009 e riguarda il legale rappresentante di una società per azioni che aveva venduto ad un’altra società del settore alimentare una partita di grano tenero francese del peso di circa 63 kg invasa da parassiti appartenenti alla classe dei coleotteri.
Il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 5 comma 1 lettera D e art. 6 comma 3 ultima parte, della legge 283/62 respingendo una eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell’imputato.
Più precisamente la vicenda traeva origine dalla vendita da parte di una ditta con sede a Ravenna di una partita di grano tenero, risultata poi invasa da parassiti, che era stata affidata ad una ditta di trasporti che l’aveva consegnata alla società acquirente che aveva sede in una località in provincia di Cosenza.
La sentenza in questione è rilevante a proposito di competenza territoriale del giudice e luogo di consumazione del reato.
Nella fattispecie la competenza si radica nel momento e nel luogo dove il prodotto viene posto in vendita al pubblico.
Questo principio viene applicato anche in relazione al reato-delitto più generale di frode nell’esercizio del commercio, previsto dall’art. 515 C.P. che punisce con la reclusione o la multa l’esercente di attività commerciale che consegna all’acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
Il reato in questo caso si ritiene consumato non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione ai sensi dell’art. 1510 C.C. con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere ma nel luogo in cui la merce viene effettivamente consegnata all’acquirente.
Nel momento della consegna infatti l’acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, può verificare la corrispondenza di essa a quella concordata e dichiarata dal venditore.
La Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 5 lettera D nella parte in cui vieta di vendere sostanze alimentari invase da parassiti.
Il terzo caso riguarda un commerciante di prodotti alimentari sfusi risultati non regolamentari che li aveva immessi sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione idonei ad evitarne la vendita al pubblico.
In particolare il prodotto semilavorato era costituito da una partita di 25 kg di gnocchi di patate contenenti acido sorbico in quantità superiore a quanto previsto dal D.M. Sanità n. 209 del 1996.
Il prodotto era stato fornito da una ditta terza al commerciante imputato, dunque estraneo al processo produttivo, il quale aveva effettuato la lavorazione finale del semilavorato e l’immissione in commercio.
Il Tribunale di Aosta aveva dichiarato il commerciante colpevole del reato di cui all’art. 5 lettera G e art. 6 e costui aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza sostenendo che non ricorreva l’elemento soggettivo del reato in questione.
La tesi avanzata dalla difesa era che la presenza di acido sorbico nel prodotto alimentare superiore a quello previsto dal D.M. era dovuto esclusivamente alla responsabilità di una ditta esterna che aveva fornito il semilavorato.
La III sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44016 del 18 novembre 2009 ha respinto il ricorso in quanto, vertendosi in ipotesi di reato-contravvenzione, l’elemento soggettivo si concretizza anche a titolo di sola colpa.
Nella vicenda particolare la condotta colposa del commerciante viene individuata nel non aver effettuato controlli preventivi a campione sul semilavorato acquistato dalla ditta fornitrice prima di provvedere alla lavorazione finale e alla commercializzazione.
La quarta ed ultima decisione della terza sezione della Cassazione è relativa al legale rappresentante di una società di gestione di un supermercato con una complessa struttura organizzativa, ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da un black-out elettrico a livello nazionale in quanto aveva omesso di far dotare l’esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire idonee disposizioni di comportamento nel caso di mancanza di elettricità.
Il tribunale di Giarre aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 5 lettera B e art. 6 della legge 283/62.
Gli alimenti erano originariamente surgelati, avevano subito un processo di scongelamento e successivo ricongelamento causato da un noto black-out avvenuto in tutta Italia il 28 settembre 2003.
Il giudice siciliano aveva rilevato che l’imputato nella sua qualità di gestore del supermercato aveva omesso di dotare l’esercizio di un impianto autonomo di produzione di energia elettrica esponendosi alle conseguenze negative dei black-out e che nel particolare trattandosi di fatto che si era verificato in tutta Italia avrebbe dovuto impartire urgenti disposizioni scritte ai suoi collaboratori per ovviare all’inconveniente.
La sentenza era stata impugnata per Cassazione deducendo che la società, una s.r.l. di cui l’imputato era amministratore delegato, aveva molteplici articolazioni, era gestita da un consiglio d’amministrazione dal quale dipendevano 3 direzioni a loro volta articolate in vari settori, che la struttura organizzativa prevedeva al vertice un direttore generale dotato di ampi poteri e un responsabile tecnico con varie attribuzioni tra cui il controllo delle condizioni igienico-sanitarie anche in relazione alla conformità dei prodotti alimentari alle prescrizioni normative.
All’epoca dei fatti il responsabile tecnico godeva di sufficiente autonomia in ordine all’organizzazione e alle scelte delle misure da adottare nello stabilimento e in atti era stata prodotta la relativa delega di funzioni.
La III sezione della Corte decidendo con la sentenza n. 4067 del 28 gennaio 2008 ha rigettato il ricorso ribadendo che, in linea di principio, il destinatario degli obblighi primari originati dalle norme di prevenzione relative al controllo del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti alimentari è il soggetto che nelle società di capitali con organizzazione e struttura complessa è il legale rappresentante a termini statutari.
Ciò in quanto le dimensioni dell’azienda e la complessità della sua organizzazione non possono comportare una comoda e artificiosa copertura delle responsabilità connesse alla posizione di garanzia del legale rappresentante rispetto ai rischi sociali.
I giudici della terza sezione penale hanno precisato che l’istituto della cosiddetta delega delle funzioni comporta, quando correttamente attuata, anche un trasferimento della responsabilità connessa ad attività penalmente sanzionate.
La giurisprudenza ha enucleato alcune regole alle quali deve conformarsi ogni valido conferimento di delega, in particolare nella società di capitali a struttura complessa la delega è configurabile e costituisce un esimente del reato quando il collaboratore delegato risulta essere una persona tecnicamente qualificata e siano identificati non solo il soggetto ma i presupposti e i contenuti specifici della delega.
Nel caso in esame si fa riferimento alla diretta sorveglianza sull’igiene degli alimenti e sui rischi tecnici connessi con l’attribuzione di compiti determinati.
Pertanto il rappresentate legale, che può essere anche estraneo a determinati processi operativi aziendali, sarà esente da responsabilità penale solo quando risulti in atti, al di là di ogni ragionevole dubbio che, con riguardo a certe funzioni, sia subentrata la persona di un delegato provvisto di valida delega contenente adeguati poteri e che dunque abbia assunto le relative responsabilità.
Il giudice di merito aveva accertato che nell’organizzazione della società di gestione del supermercato non era stato possibile individuare, a causa della genericità della delega in atti, la persona che in concreto aveva poteri necessari per impedire l’evento oltre al legale rappresentante.
La responsabilità dell’amministratore delegato si era basata sull’accertamento della mancanza di un impianto autonomo di produzione di energia elettrica nel supermercato, unica vera precauzione che avrebbe evitato il danneggiamento degli alimenti surgelati, che entrasse in funzione automaticamente in caso di black-out, fatto sempre possibile e prevedibile, nell’aver omesso di impartire disposizioni permanenti di comportamento in caso di mancanza di energia elettrica ed infine nella negligenza dimostrata dal fatto che, pur sapendo che era mancata l’elettricità per tutta la giornata, ritenendo di essere al riparo da ogni responsabilità per effetto della delega conferita non si era attivato con urgenti disposizioni scritte ai suoi collaboratori.
Posso concludere, riflettendo sulle vicende narrate, oggetto delle decisioni del giudice penale, che i casi indicati sono sporadici e la maggior parte degli operatori del settore alimentare mette in atto ben altri comportamenti anche e non solo per rispetto della salute pubblica ma nel loro diretto interesse imprenditoriale.
Ai lettori esprimere un parere.


Scritto il 16-10-2010 alle ore 21:22
Leggendo il suo post, forse lungo, che si legge bene perchè interessante viene da pensare che acquistare cibi è ad alto rischio … ma questo purtroppo non è una novità.
Non sapevo che esistesse il diritto degli alimenti ma ora sicuramente mi informerò sperando in altri post sul tema.
Un lettore e una buona forchetta … emiliana.
Scritto il 24-10-2010 alle ore 14:45
Ho letto il suo post trovandolo interessante per i casi decisi dai giudici … certo che come già scritto occorre far attenzione a cosa ci viene propinato da mangiare oppure sarebbe meglio diventare vegetariani …
Scritto il 7-11-2010 alle ore 20:30
Il parere che posso esprimere è relativo alla necessità da parte delle autorità preposte ai controlli di effettuarne sempre più.
L’aumento di gravi patologie collegate alla alimentazione, più o meno sana, di cui ho letto di recente credo debba essere combattuta anche attraverso questi mezzi.
Scritto il 22-2-2011 alle ore 23:41
Grazie dr. De Valeri, i casi di giusrisprudenza sono sempre utili anche per chi opera nel settore e deve affrontare casi di responsabilità e delega, spesso troppo fumosi…
Scritto il 29-12-2011 alle ore 10:31
buongiorno dr De Valeri, sono un operatore di polizia locale sono a chiedervi con la presente se esiste un testo operativo per il controllo sul trasporto di alimenti per meglio acquisire competenze in materia in fase di controlli e per un eventuale acquisto. grazie zanetti