25 Febbraio 2010

Il diritto di controllo del socio di minoranza nelle S.r.l.

La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.

Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e può sorgere la necessità per coloro che non amministrano la società di effettuare controlli sulla gestione.

Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere e questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.

L’art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l’assemblea e proporre per l’approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell’atto costitutivo.

Inoltre costoro possono imporre che alcune decisioni siano prese con il metodo assembleare, delineato nell’art. 2479 bis, anche se l’atto costitutivo prevede un metodo alternativo a questo, e ciò in materia di modifiche dell’atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell’oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come prevista dall’art. 2482 bis.

L’art. 2408, richiamato dall’art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l’obbligo di dotarsi del collegio sindacale, art. 2477, commi 2 e 3, ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all’assemblea.

Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte al’assemblea.

E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.

A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell’art. 2476 che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”.

Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all’informazione  e alla consultazione anche mediante professionisti di loro fiducia, ad esempio avvocati e commercialisti, ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.

Il diritto di controllo viene abitualmente esercitato dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori che sono emanazioni dei soci di maggioranza.

Tale facoltà non può essere negata o limitata ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Questo diritto non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità alla qualifica di socio.

Gli amministratori ai quali perverrà la richiesta del socio non amministratore dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione.

Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società.

Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza dell’agosto del 2007.

Nel caso sottoposto al giudice lombardo il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 chiedendo fosse ordinato alla società di permettere, come previsto dall’art. 2476, comma 2, l’accesso e l’estrazione di copia del libro soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.

Il giudice di merito nell’ordinanza cui si fa riferimento precisa che il diritto del socio ad esercitare il controllo si esplica anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione della società.

Va sottolineato che il diritto di ispezione dei libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese è previsto per le S.p.A. dall’art. 2422 mentre per le S.r.l., anche se non espressamente previsto, si ritiene sia ammissibile, con l’eventuale necessità di rivolgersi al giudice per le modalità qualora le parti non le concordino.

Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito di socio di chi agisce in giudizio, è necessario il periculum in mora ovvero la concreta possibilità che il ritardo nell’ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri dei soci, sia all’interno della società come ad esempio decidere come votare in assemblea, sia all’esterno mediante azioni giudiziarie come ad esempio l’impugnazione del bilancio o l’esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Sempre in tema di controllo, il socio della S.r.l. può chiedere in via cautelare ante causam la revoca dell’organo gestorio della società senza dover esperire previamente l’azione di responsabilità o altre azioni di merito come espressamente sancito dal Tribunale di Milano in una ordinanza del 12 gennaio del 2006 che si segnala ai lettori.

In conclusione secondo l’esperienza acquisita dall’entrata in vigore del nuovo art. 2476 del codice sulla responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci suggerisco al socio non amministratore che abbia sentore di attività di gestione “poco chiare” di azionare senza indugio la facoltà concessagli dall’art. 2476, 2° comma, affidandosi a professionisti di provata esperienza allo scopo di contestare tempestivamente l’operato degli amministratori qualora costoro rilevino elementi di irregolarità nella conduzione societaria.

Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant’altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l’accesso ai documenti, l’estrazione di copia e l’eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie all’interesse della società.

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13 Commenti a “Il diritto di controllo del socio di minoranza nelle S.r.l.”

  1. mario scrive:

    L’art. 2476, 3° comma, c.c. prevede la possibilità di chiedere ante causam la revoca dell’amministratore. Laddove venga accolta la richiesta il Tribunale potrà nominare il nuovo amministratore ?
    Grazie

  2. lorenzo scrive:

    sono titolare di una quota di minoranza di una srl e ho chiesto all’amministratore di verificare le operazioni di gestione dell’ultimo trimestre del 2009 ma dopo averle esaminate non sono certo che sia stato rispettato quanto deciso in assemblea e vorrei sapere come muovermi.
    Temo che non mi sia stato consegnato tutto quanto riguarda l’amministrazione, cosa posso fare ? Preciso che abbiamo avuto un fatturato rilevante nel 2008 ma che nel 2009 mi dicono ci sia stato un calo di entrate e questo mi pare strano nonostante gli affari vadano bene.
    Un socio in difficoltà

  3. Luigi DE VALERI scrive:

    Nel ringraziare per l’attenzione riservata al mio post rispondo ai due commenti ricevuti in tema di potere di controllo dei soci di minoranza delle s.r.l. riferendomi alla mia esperienza professionale.
    A seguito della revoca dell’amministratore ottenuta in via cautelare ex art. 2476,terzo comma, del C.C. il potere di nomina del nuovo amministratore resta ai soci riuniti in assemblea secondo quanto previsto dall’art. 2479 C.C.
    Sottolineo che per ottenere la revoca in via cautelare occorre il fumus boni iuris, ad esempio il verificarsi del progressivo impoverimento delle risorse della società causato dalle scelte dell’amministratore convenuto in giudizio, e il periculum in mora consistente nel far permanere in carica dell’amministratore che ha agito contro gli interessi della società provocandone spesso l’inattività restando tuttavia i costi di gestione abituali.
    L’art. 2409 del C.C. non è applicabile alle s.r.l. e dunque il Tribunale, rispondendo a MARIO, non ha il potere dopo la revoca di nominare un amministratore giudiziario.
    Il legislatore privilegia la volontà dei soci nella s.r.l. lasciando ampio margine alla loro facoltà di decidere chi deve amministrare.
    Dal punto di vista pratico qualora soci dopo la revoca giudiziale non provvedano a convocare l’assemblea o siano in disaccordo nell’individuare tra loro il nuovo amministratore si verificherebbe l’impossibilità di funzionamento della società per mancanza di gestione il che è causa di scioglimento e liquidazione.

    A LORENZO non posso che ribadire i concetti espressi nel post ovvero che come socio non amministratore ha diritto ad avere tutta la documentazione inerente la gestione societaria, farne copia a sue spese e rivolgersi poi a professionisti del settore commerciale - legale che potranno evidenziare eventuali irregolarità rispetto alle decisioni assunte in assemblea.
    Il fai da te non è una buona scelta in questi casi.
    Qualora non riesca ad ottenere quanto richiesto in via formale dovrà rivolgersi al Tribunale con tempestività infatti la verifica dei documenti sociali è l’atto prodromico ad ogni azione sia interna che esterna nei confronti di chi amministra.

  4. marco scrive:

    Sono socio di minoranza di una srl,vedo molte fatture “gonfiate”che incidono poi sull’utile finale,ho qualche elemento per difendermi

  5. stefano scrive:

    ho letto con attenzione il suo post e le risposte alle domande e credo che mi rivolgerò subito ad un avvocato e ad un commercialista qui a Como per verificare la gestione della società di cui possiedo quote perchè temo vi siano irregolarità di amministrazione alla quali il socio di maggioranza non è estraneo ed io devo tutelarmi prima che la società vada a rotoli.
    Grazie e buon lavoro a Roma.
    Stefano da Como

  6. elisa scrive:

    Ho conosciuto il mio ragazzo 8 mesi fà, lui aveva già un negozio che da individuale ha creato due mesi dopo che l’ho conosciuto una srl unipersonale dove ha messo sua madre anziana come amministratore.
    Adesso ha trasferito a me l’amministrazione della società, ed oltre a questa mi ha dato una quota del 49% di tale società.
    Io ho accettato adesso da due mesi sono sia amministratrice che socia.
    Vorrei sapere lui avendo il 51% ha potere decisionale? Se un giorno volesse sciogliere la società senza il mio consenso, può farlo?
    Poi ho visto che lui non batte quasi mai gli scontrini..io posso rischiare per questa sua gestione?
    Poi avendo due negozi, io non lo sapevo mi hanno detto che dobbiamo segnare tutte le mivimentazioni di merci? e se questo non avvenisse io cosa rischio?

  7. guglielmo scrive:

    salve,sono un socio in minoranza di una srl di 3 quote societarie
    non riesco più a far valere scelte e decisioni,e non si rispettono piu le procedure d’assemblea e messa a verbale delle decisioni,sempre prese per forzature della maggioranza.
    come fare per difendersi?
    grazie

  8. Luigi DE VALERI scrive:

    Rispondo a Elisa e Guglielmo invitandoli a rileggere sia il mio post iniziale che la mia precedente risposta ai primi commenti che indica chiaramente i rimedi a loro disposizione.
    Poichè in questa sede ovviamente non è possibile scendere nei particolari delle loro situazioni come Elisa e Guglielmo vorrebbero li invito a consultare senza perdere altro tempo un avvocato per un consulto e per agire immediatamente dopo aver consegnato al professionista tutta la documentazione societaria in loro possesso.
    Vista la delicatezza della loro situazione quali soci di minoranza non è il caso di tergiversare.
    Buona fortuna.

  9. paolo franceschi scrive:

    l’art. 2476 2° comma del cc è applicabile anche al liquidatore? Non ho trovato riferimenti normativi ne’ giurisprudenza sul punto.
    grazie e cordiali saluti.
    paolo franceschi

  10. paolo scrive:

    Salve, possiedo una quota di minoranza (il 2%)in una srl.
    Tale società non svolge alcuna attività se non detenere il 51% di un’altra srl.
    Da 15 anni la società di cui sono socio non distribuisce utili ed ogni anno il bilancio riporta esclusivamente una rivalutazione della partecipazione nella controllata.
    Il gruppo di maggioranza lucra dalle attività della controllata (una clinica) tramite altre società di servizi che ricevono appalti dalla controllata.
    Non so nulla della gestione e addirittura durante l’ultima assemblea dei soci non sono state neanche prese le firme di presenza nè si è proceduto a votazione per l’approvazione del bilancio.
    Cosa posso fare per tutelare i miei interessi?

  11. Luigi DE VALERI scrive:

    In questa sede non è possibile fornire una consulenza su casi particolari che i lettori propongono e che comunque richiede l’esame della documentazione societaria in primis i verbali di assemblea dei soci, i libri sociali, ecc. come ampiamente descritto nel post e nelle precedenti risposte. Lo Studio Legale De Valeri è disponibile presso la sede di Roma per un esame approfondito della documentazione e per la successiva assistenza.

  12. ale scrive:

    il mio marito ha il 3 % di una societa srl.visto che ha delle fideiussioni in testa a lui …essendo solo socio di capitale ..come puo fare per eliberarsene.grazie

  13. franco scrive:

    buongiorno, anche io come Lorenzo sono socio al 4% di una srl con amministratore unico, il quale ho scoperto si comporta in modo poco pulito, ho chiesto ad un avvocato un supporto per la verifica contabile ma la cifra della prestazione non è nelle mie possibilità. esitono enti o strutture dove mi posso rivolgere “gratuitamente” ? grazie

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